Il “balletto” delle class action

17 Ott 2015 News

Limiti e prospettive a cinque anni dalla sua emanazione. In attesa della riforma completa. Fino ad ora sono oltre 100mila le preadesioni alle class action promosse da Altroconsumo.

Altroconsumo, la più grande associazione italiana a tutela dei consumatori, agisce nell’interesse generale. Eppure, fino ad ora, le difficoltà di applicazione dell’art. 140 bis del Codice del Consumo sono state molteplici e hanno imposto una riflessione sulla reale capacità della norma di raggiungere gli obiettivi perseguiti. Cosa non ha funzionato e quali sono le prospettive future?

A moderare l’incontro di questo pomeriggio, ultimo nel calendario dell’edizione 2015 del Festival delle Professioni prima dello spettacolo serale di Alessandro Garofalo, è stato Marino Melissano, vice segretario Generale di Altroconsumo. Con lui al tavolo dei relatori anche Alice Rovati, rappresentante Altroconsumo Alto Adige, Nicoletta Giorgi, avvocato e presidente AIGA (Associazione Italiana dei Giovani Avvocati) e Marco Pierani, responsabile delle Relazioni Istituzionali per Altroconsumo.

“Ogni volta che in Italia accade un fatto che coinvolge migliaia di consumatori si sente richiedere a gran voce la class action” – spiega Pierani –. Si tratta dell’azione collettiva prevista dall’art. 140 bis del Codice del Consumo ed entrata in vigore nel 2010 che consente di attivare un unico processo per ottenere il risarcimento del danno subito da un gruppo di cittadini danneggiati dalla stessa azienda (esclusa la Pubblica amministrazione) in una situazione omogenea. In altre parole, nel caso in cui più persone abbiano subito gli stessi danni derivanti per esempio da prodotti difettosi o pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, un solo giudice può condannare l’impresa al risarcimento di massa dei danni”.

Altroconsumo è stata la prima in Italia e in Europa a sollevare, un anno fa, il problema degli esiti truccati nei test per l’omologazione delle auto Wokswagen. Dopo lo scandalo esploso, Altroconsumo ha controreplicato alla casa automobilistica tedesca rilanciando ufficialmente la class action, e chiedendo un risarcimento per tutti i possessori delle auto coinvolte. Per sapere se tale azione collettiva potrà proseguire si dovrà aspettare il prossimo 4 novembre, quando il tribunale di Venezia darà il suo parere in merito. Nel frattempo, i modelli in difformità dalla normativa delle emissioni, sono già stati messi sotto accusa, e chiunque ne abbia acquistato uno può partecipare e “iscriversi” alla azione collettiva risarcitoria che è a tutt’oggi in corso sul sito di Altroconsumo.it.

La normativa derivante dal 140 bis di cui al Codice del Consumo – dopo genesi particolarmente turbolenta (introdotta con la legge Finanziaria del 2008 è stata modificata solo nel 2012 con il decreto Liberalizzazioni, facendo così sfumare la possibilità di farla utilizzare ai risparmiatori coinvolti nei crac finanziari Parmalat, Cirio e Argentina), – dal 2009, anno della sua effettiva emanazione, è attualmente uno degli strumenti di tutela dei diritti dei consumatori italiani più efficaci. Ma a cinque anni dalla sua nascita, questo strumento sembra rivelarsi non del tutto adeguato per ottenere il risarcimento.

Sono tanti gli esempi che si potrebbero portare a sostegno. Altroconsumo negli ultimi anni ha portato avanti azioni di risarcimento collettive contro vari soggetti, tra cui i Traghetti per la Sardegna (Moby, Snav, Grandi Navi Veloci e Forship) che in un anno avevano presentato rincari anomali delle tariffe, la Rai (interruzione servizio pubblico), Banca Itesa San Paolo, Ama Roma e Quadrifoglio Firenze (società che gestiscono rifiuti nelle due rispettive città. Le aziende, già minate finanziariamente, avrebbero rischiato di chiudere se la class action fosse andata a buon fine, ma in realtà la causa non è stata ammessa perché giudicata non sufficientemente “redditizia ed economica”). Gli esiti della casistica, per vari motivi, presentano dei chiaro-scuri.

“Sin dall’inizio vi erano perplessità e previsioni pessimistiche su alcuni aspetti del “modello” adottato in Italia con l’art. 140 bis del Codice del Consumo e sulla sua effettiva capacità di raggiungere gli obiettivi perseguiti – spiega Giorgi -. A ciò si sono aggiunte le decisioni della magistratura troppo spesso basate su criteri soggettivi interpretativi restrittivi o formalistici, che hanno amplificato le difficoltà e gli ostacoli già presenti sin dall’inizio nella legge. Mi riferisco all’ambito del preliminare esame di ammissibilità dell’azione di classe da parte del giudice, che costituisce un filtro in sé accettabile e tra l’altro previsto anche dal modello USA sulla base di requisiti in gran parte analoghi: non manifesta infondatezza della domanda, omogeneità dei diritti degli appartenenti alla classe, capacità del proponente di tutelare gli interessi della classe, assenza di conflitti di interesse. Se non fosse che i giudici l’hanno reso più selettivo del necessario e più stretto di quanto previsto dalla legge”.

È stato questo, ad esempio, il caso della decisione del Tribunale di Torino, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione di classe introdotta da Altroconsumo nei confronti di Intesa S. Paolo (avente ad oggetto l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate sui conti correnti) non ritenendo valido il mandato conferito dai proponenti all’associazione. Una carenza formale in realtà inesistente, come poi confermato dalla Corte d’Appello che ha riformato la decisione del primo giudice.

Analogamente, il Tribunale di Milano ha inizialmente dichiarato inammissibile l’azione introdotta da Altroconsumo nei confronti di Trenord (avente a oggetto i gravi disservizi subiti dai pendolari nel dicembre 2012 a causa del mancato funzionamento del nuovo sistema software introdotto dall’azienda) ritenendo “non omogenei” i diritti fatti valere per il solo fatto che i disagi (ad esempio, l’ampiezza dei ritardi) si erano manifestati in misura diversa a carico delle vittime dei disservizi.

Ma allora quali sono i principali difetti del 140 bis?

“In primo luogo, la difficoltà di un’adesione esplicita impone la necessità che gli interessati siano, preliminarmente, informati dell’azione. E laddove si tratti di importi economici di modesto valore (vale a dire proprio nei casi in cui le azioni di classe dovrebbero svolgere la funzione di facilitare l’accesso dei consumatori alla giustizia, superando le difficoltà, i costi e i rischi di un’azione individuale del tutto diseconomica), è evidente come anche formalità apparentemente semplici (la compilazione e deposito di un atto, la ricerca e allegazione di documentazione) determinano un effetto di forte selezione del numero degli aderenti, tale da compromettere la funzione stessa della class action – entra nello specifico Nicoletta Giorgi –. E poi vi sono le difficoltà e gli ostacoli frapposti dai Tribunali alla validità dell’adesione, ove avvenuta, ovvero alla mancata omogeneità dei diritti, cosa che ha comportato che le decisioni, pure favorevoli, sono stata rese a favore di un numero irrisorio di consumatori rispetto a quelli che erano stati effettivamente danneggiati dall’illecito ed erano potenzialmente legittimati ad aderire all’azione. Con ciò privando pressoché interamente l’azione delle funzioni che le sono proprie, in primis quella di strumento di accesso dei consumatori alla giustizia. Al contempo, però, tali casi dimostrano che l’azione di classe potrebbe svolgere, ove impostata secondo meccanismi e criteri più ragionevoli ed efficienti, una utile funzione di controllo del mercato e di sanzione nei confronti dell’azienda che ha commesso illeciti ai danni dei consumatori”.

La sgradevole impressione che deriva dagli esempi sopra riportati, e da molti altri che qui non si è potuto citare, è però che la funzione di “deterrenza” dell’azione di classe si stia producendo, anziché nei confronti delle imprese che violano i diritti dei consumatori, nei confronti dei soggetti che le devono introdurre e gestire.

Nel frattempo, il lungo e acceso dibattito a livello europeo su un modello armonizzato di azione collettiva risarcitoria (group action) è finora sfociato solamente in una Raccomandazione agli Stati membri, rendendo inevitabile e necessario che sia ancora una volta il legislatore nazionale a mettere quanto prima mano al modello introdotto nel 2009, in particolare rivedendo adeguatamente i criteri e meccanismi di adesione.

Ma passiamo allo scenario italiano. Lo scorso giugno 2015, l’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge che riscrive radicalmente l’azione collettiva. Il testo potenzia lo strumento dell’azione di classe, attualmente disciplinato nel Codice del consumo, ampliandone lo spettro di applicazione con l’inserimento nel Codice di procedura civile. Con tale inserimento il disegno di legge consente l’accesso all’azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi. ll disegno di legge presentato rivede in profondità l’ambito di applicazione dell’istituto, modifica la struttura del giudizio, le modalità per l’adesione e introduce un pacchetto di incentivi all’azione collettiva. Vengono introdotti, infine, incentivi economici all’utilizzo dell’azione, in particolare sostenendo l’attività di coloro che propongono l’azione di classe.

“La mancanza di sensibilizzazione e di informazione, in merito alla class action, oltre ai tempi lunghissimi dei processi, sono comunque elementi che rimarcano la poca efficacia del nostro sistema giudiziario per la tutela dei diritti dei consumatori” rafforza Melissani, prima di passare la parola nuovamente a Pierani per la chiusura del seminario.Una specializzazione degli avvocati per le class action contribuirebbe a un’applicazione efficace della norma. Detto ciò, la riforma di legge, approvata all’unanimità alla Camera, allarga di molto l’ambito di applicazione e consente l’adesione alla class action anche dopo la sentenza (fino a quattro mesi dopo l’ordinanza di ammissibilità) ma il rischio è quello di andare a cozzare contro la norma di prescrizione. Questa è solo una delle incongruità che ancora il legislatore non è stato in grado di risolvere”.

Come si pongono le associazioni dei consumatori nei confronti delle class action? O meglio, come si mettono in competizione tra di loro per portare a termine il risarcimento collettivo? E d’altra parte, gli stessi consumatori, su quali basi scelgono l’associazione dei consumatori che offre più garanzie di successo?

“In un certo senso anche la stessa concorrenza tra associazioni può essere considerata come una class action all’interno di una class action – spiega Pierani –. Riconosciute dalla legge, le associazioni dei consumatori sono favorevoli alla concorrenza, perché nel mercato essa stessa porta efficienza. Dev’essere però vera, fatta con la volontà e la capacità di investire sempre per il bene comune. Per quanto riguarda la situazione in Trentino Altroconsumo è attualmente all’interno del Comitato provinciale dei Consumatori e le azioni dei consumatori locali sono state delegate a tale organismo provinciale. Noi quindi siamo stati investiti di una delega ufficiale”.

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